Certificazione professionale del grafologo


Pubblicata il 22-04-2024

La qualità è un tema sempre più centrale, nella vita e nel lavoro. Ma chi la garantisce? Quali sono i benefici della certificazione? E qual è la differenza fra certificazione di conformità alla norma UNI per la specifica figura professionale (UNI 11822/2021) ed attestato di qualità rilasciato dall’associazione di appartenenza?
 
La Legge 4/2013 è stata introdotta per disciplinare tutte quelle professioni non organizzate in Ordini o Collegi (come quella del grafologo) e per creare un modello innovativo di rappresentanza per questi lavoratori professionali.
L’obiettivo è costruire un sistema trasparente e competitivo, basato sulle competenze, con chi le può validare, aggregare e certificare, considerando che tali competenze vengono qualificate su richiesta volontaria del professionista (non sono obbligatorie). Ricordiamo, infatti, che la legge 4/2013 NON impone alcun obbligo per l’esercizio delle professioni non regolamentate.
 
Dunque l’obiettivo è stato quello di predisporre e creare dei marchi di qualità che potessero divenire degli elementi distintivi per i professionisti e soprattutto per chi utilizza i loro servizi professionali. 
Addentrandoci nel tema, lo scenario odierno ci propone due diversi livelli di qualifica della prestazione professionale offerta:
 
1) attestato di qualità e qualificazione professionale dei servizi, rilasciato dall’Associazione di riferimento che verifica che il socio sia in possesso di determinati requisiti.
L’attestato dell’associazione è un’attestazione di seconda parte.
 
2) certificazione delle competenze degli esperti in grafologia, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato presso l’ente di accreditamento (in Italia è ACCREDIA) sulla base della normativa tecnica appositamente predisposta dall’UNI (Ente Italiano di Normazione) in collaborazione con l’Associazione (per il grafologo forense è la norma UNI 11822/2021, per l’educatore del gesto grafico è UNI 11760/2019).
La certificazione di conformità alla norma UNI
 è di terza parte.
  
 
Per distinguere tra ATTESTAZIONE e CERTIFICAZIONE di qualità, una circolare del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sottolinea che l’attestato non può essere assimilato a una certificazione di qualità, accreditamento o riconoscimento professionale. L’attestato certifica la regolare iscrizione del professionista all’associazione, evidenziando così due forme di qualificazione nettamente diverse.


L’ATTESTATO DI QUALITÀ ha un suo peso, in quanto NON può essere rilasciato da qualsiasi associazione che opera in ambito grafologico, ma esclusivamente dalle Associazioni di settore riconosciute dal MISE (Ministero dello Sviluppo economico) che soddisfano determinati requisiti imposti dalla Legge n.4 /2013, ovvero che verificano le competenze dei propri iscritti, ne controllano l’aggiornamento professionale costante e il rispetto del Codice deontologico.
 
Da ciò ne deriva che l’attestato in questione, oltre ad attestare la regolare iscrizione del professionista all’associazione, accerta che abbia i requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa, possieda gli standard qualitativi e di qualificazione professionale (monitorati periodicamente dai clienti attraverso questionari di gradimento) e le garanzie fornite dall’associazione all’utenza, tra le quali l’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale.
 
Per dare un esempio di ciò che viene richiesto al grafologo professionista per l’attestato di qualità presso l’Associazione Grafologica Italiana (AGI), si riporta di seguito l’elenco dei punti basilari:

 
a) sia iscritto all’Associazione da almeno 4 anni;
b) sia in regola con le quote associative;
c) sia in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale (crediti);
d) sia assicurato con polizza RC professionale;
e) non sia soggetto ad alcun provvedimento disciplinare, tra quelli previsti all’art. 23 del Codice Etico.
 

Per
CERTIFICAZIONE invece, si intende quella procedura con cui una terza parte indipendente certifica che un prodotto, un servizio o una persona sia conforme ai requisiti standardizzati a livello nazionale ed internazionale dalla norma tecnica di riferimento (UNI).
 
La certificazione del profilo professionale del grafologo forense e del grafologo educatore del gesto grafico viene rilasciata da AICQ-SICEV srl Italia (in collaborazione con AGI), organismo di certificazione terzo e indipendente, attraverso la valutazione iniziale dei requisiti minimi d’accesso quali:
il numero delle ore del corso di formazione in grafologia generale e del corso di perfezionamento, la presentazione di un numero di consulenze svolte negli ultimi 5 anni -che è soggetto a variazione in base al titolo di studio conseguito, Diploma o Laurea- e, successivamente, il superamento di una prova orale ed una prova scritta.

 



Nel frattempo la riforma Cartabia con il Decreto Ministeriale 04/08/2023 N. 109 in vigore dal 26/08/2023, ha stabilito i nuovi requisiti per l’iscrizione all’Albo dei CTU dei Tribunali inserendo proprio le CERTIFICAZIONI UNI.
Nell’ambito della procedura per la richiesta di iscrizione nel settore civile (CTU), l’art.4 comma 1, la riforma asserisce che possono iscriversi coloro che:

- sono iscritti in ordini/collegi professionali/ruoli CCIAA/associazioni professionali;
- sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
- sono di condotta morale specchiata;
- hanno residenza anagrafica o domicilio professionale nel circondario del tribunale;
- sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse.
 
Quest’ultimo requisito è soddisfatto con l’esercizio, effettivo e continuato, per almeno 5 anni, dell’attività professionale nei settori di specializzazione oppure, in mancanza di tale requisito, devono ricorrere almeno due delle seguenti circostanze:

 
● possesso di adeguati titoli di specializzazione, con almeno 5 anni di iscrizione nel rispettivo Ordine/Collegio o Associazione;
● possesso di un significativo curriculum scientifico;
● conseguimento della certificazione UNI.
 
Nei casi in cui il candidato non abbia svolto esercizio effettivo e continuato per almeno 5 anni dell’attività professionale nelle categorie e nei settori di specializzazione, in molti hanno ipotizzato quale elemento sufficiente il possesso di una certificazione UNI.
In verità non è così, poiché la norma richiede la ricorrenza di almeno due delle tre condizioni di cui, in una delle due, è comunque richiesta l’iscrizione all’Associazione da almeno cinque anni.
Peraltro è poco realistico che un soggetto che non abbia esercitato la professione per almeno cinque anni si trovi in possesso di un significativo curriculum scientifico ed una certificazione UNI.
 
La certificazione o l’attestato di qualità sono, dunque, valori aggiunti al proprio curriculum professionale, nonché garanzia per l’utente finale dell’affidabilità e competenza dell’operato del professionista.
 
  
Dott.ssa Catinari Stefania
Grafologo Forense

 

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